Statuto della sezione TSN di Lecce
Art. 1
Natura e scopi istituzionali
1. La Sezione di Tiro a Segno Nazionale è l'organizzazione del tiro a segno che assolve, in ambito
territoriale e sotto la vigilanza e il coordinamento dell’ente pubblico Unione Italiana Tiro a Segno, ai
compiti istituzionali pubblici previsti dal regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430, convertito
dalla legge 4 giugno 1936, n. 1143, e agli altri previsti dalle vigenti norme di pubblica sicurezza,
nonché, le attività sportive e i compiti derivanti dall’affiliazione alla Federazione sportiva Unione
Italiana Tiro a Segno, così come confermata dall’articolo 18 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n.
242.
La Sezione di Tiro a Segno Nazionale di Lecce istituita l' 11 novembre 1886 è denominata:
"TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI LECCE - SEZIONE DI TIRO A SEGNO
NAZIONALE" di seguito denominata Sezione.
2. La Sezione istituzionalmente svolge:
- sotto il controllo degli Organi del Ministero dell’Interno, ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e della legge 18 aprile 1975, n. 110 e successive
modificazioni, l'attività d'addestramento prevista dalle vigenti normative che si concretizza anche nello
svolgimento di corsi di lezioni regolamentari di tiro a segno per coloro che prestano servizio armato
presso enti pubblici o privati o che sono obbligati a iscriversi e frequentare una Sezione di TSN ai fini
della richiesta di una licenza di porto d'armi, nonché per tutti coloro che vi sono obbligati per legge;
- in conformità allo statuto e ai regolamenti della Federazione sportiva, anche come associazione
sportiva dilettantistica per gli effetti della legge 27 dicembre 2002, n. 289, l'attività e la diffusione dello
sport del Tiro a Segno, organizzando manifestazioni sportive e curando la preparazione tecnica dei suoi
iscritti volontari al fine di ottenere l'affiliazione all'UITS per praticare l'attività agonistica.
L’affiliazione è richiesta ogni anno dalla Sezione all'UITS;
- l'attività promozionale, propagandando lo sport del tiro a segno anche con lo svolgimento, per i
ragazzi, di attività ludiche propedeutiche all'uso delle armi, autorizzate dall'Unione Italiana Tiro a
Segno.
3 La Sezione con sede legale in Lecce, via Cimino s.n. , non persegue fini di lucro, ha durata
illimitata ed è dotata di autonomia contabile e amministrativa. I proventi delle attività non possono, in
nessun caso, essere divisi fra gli iscritti, anche in forme indirette.
4. La Sezione adotta l'emblema del Tiro a Segno Nazionale e quello dell'Unione Italiana Tiro a Segno.
La bandiera della Sezione è la bandiera nazionale con l'emblema del TSN. Nel bollo d'ufficio della
Sezione è riprodotto l'emblema del TSN con la denominazione della Sezione.
Art. 2
Vigilanza e controllo sulla Sezione
1. La Sezione è sottoposta alla vigilanza e al controllo degli Organi centrali e periferici dell'UITS dai
quali riceve direttive e ai quali rende conto della vita istituzionale, sportiva, organizzativa,
amministrativa e disciplinare.
2. La Sezione può essere oggetto d'ispezione da parte dell'UITS per l'accertamento del suo
funzionamento; il riscontro di gravi irregolarità amministrative e sportive può determinare i
provvedimenti previsti dallo Statuto UITS e dal Regolamento di Giustizia a carico del Consiglio
Direttivo, dei suoi membri e di altri iscritti alla Sezione.
3. La Sezione è altresì sottoposta alla vigilanza e al controllo del Ministero dell’Interno e delle
articolazioni periferiche tecniche dell’Amministrazione della pubblica sicurezza per tutte le attività
previste dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e della legge 18 aprile 1975, n. 110, nonché,
per quelle comunque connesse al rilascio delle certificazioni previste dalla normativa vigente, al
possesso e alla corretta custodia delle armi e delle munizioni. |