E' disponibile il nuovo statuto dell' UITS - Unione Italiana Tiro a Segno - Marzo 2021

Di seguito viene riportato il primo articolo dell'attuale Statuto della Sezione TSN Lecce - è possibile scaricare il file completo in versione PDF (necessita "Adobe Acrobat Reader")

 

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1
Natura e scopi istituzionali

1. La Sezione di Tiro a Segno Nazionale di LECCE, ha sede legale in LECCE (Prov. Le), Via R CIMINO Angolo VIALE G. GRASSI. s.n.c, di seguito denominata Sezione, è l’organismo a base associativa, senza scopo di lucro, dotata di personalità giuridica, istituita per il perseguimento degli scopi istituzionali stabiliti dal codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; dal testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90; dalla legge 18 aprile 1975, n. 110; dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e dal regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

2. la Sezione, ai sensi dell’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e sulla base della deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n. 1367 del 6 dicembre 2007, svolge, altresì, come associazione sportiva dilettantistica, in regime di affiliazione con l’UITS e sulla base delle direttive della stessa, attività sportive agonistiche, amatoriali e promozionali. Ai fini della pratica dell’attività sportiva, la Sezione deve ottenere il proprio riconoscimento a fini sportivi e richiedere annualmente l’affiliazione all’UITS e l'iscrizione nel registro Coni delle associazioni e società sportive dilettantistiche.

3. La Sezione ha durata illimitata ed è dotata di struttura organizzativa e di assetti operativi, amministrativi, contabili, gestionali e di funzionamento autonomi. I proventi delle attività ed il patrimonio della Sezione non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli iscritti, neanche in forme indirette. Gli iscritti volontari non possono trasferire la propria quota o contributo associativo e non possono rivalutarla.

4. La Sezione svolge, con il coordinamento e vigilanza dell’Unione Italiana Tiro a Segno, nonché sotto il controllo dei Ministeri della Difesa e dell’Interno, per i profili di rispettiva competenza, i seguenti compiti istituzionali previsti dalle vigenti norme di legge:

a) provvede all’addestramento di quanti sono obbligati per legge a iscriversi a una Sezione, anche mediante la organizzazione e lo svolgimento di corsi e lezioni regolamentari di tiro a segno;
b) rilascia i diplomi di idoneità al maneggio delle armi e i patentini di idoneità al tiro previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari;

5. La Sezione, nell’ambito dell’espletamento e per il perseguimento delle proprie finalità sportive, cura:

a) lo svolgimento dello sport del tiro a segno e la preparazione tecnica degli iscritti;
b) l’organizzazione di manifestazioni sportive;
c) le attività sportive e i compiti derivanti dall’affiliazione alla Federazione sportiva Unione Italiana Tiro a Segno;
d) l’attività e la diffusione di ogni forma del tiro a segno, in conformità allo Statuto e ai regolamenti della Federazione sportiva UITS;
e) l’attività promozionale e di divulgazione dello sport del tiro a segno anche mediante lo svolgimento di attività ludiche, propedeutiche all'uso delle armi, autorizzate dall'Unione Italiana Tiro a Segno con particolare riguardo alle categorie giovanili.

6. L’attività della Sezione, fatto salvo l’esercizio delle funzioni di natura pubblicistica ad essa attribuite dalla legge, è disciplinata dalle norme di diritto privato. E' soggetta alle norme dell’ordinamento sportivo e alle direttive approvate dal CONI e dall’UITS. La Sezione adotta l’emblema del Tiro a Segno Nazionale e quello dell’Unione Italiana Tiro a Segno riportati nell’allegato 2 dello Statuto dell’UITS. La bandiera della Sezione è la bandiera nazionale con l’emblema del TSN. Nel bollo d’ufficio della Sezione è riprodotto l’emblema del TSN con la denominazione della Sezione.