Direttiva del Ministero della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione n.14 del 2011 del 22 dicembre 2011
Disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 15 della Legge 12 novembre 2011 (così detta Legge di stabilità 2012)
Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati; nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione (nel nostro caso ad es. Questure e Prefetture) e i gestori di pubblici servizi, i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell’atto di notorietà. Conseguentemente, a far data dal 1 gennaio 2012, le amministrazioni e i gestori non possono più accettarli ne richiederli (violazione dei doveri d’ufficio).
Il Presidente
Francesco TOMMASI